La normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) stabilisce precisi obblighi relativi all’utilizzo ed alla manutenzione delle attrezzature di lavoro e in particolare obbliga il datore di lavoro a “formare”, “informare” ed “addestrare” il lavoratore al sicuro e corretto utilizzo delle attrezzature stesse.
In attuazione dell’articolo 73 comma 5 del D.lgs 81/2008 è stato sancito l’accordo tra Stato e Regioni e Province Autonome che stabilisce in modo chiaro quali sono le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Il 12/03/2013, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012 che stabilisce in modo chiaro chi può effettuare i corsi di formazione e quali devono essere le modalità di attuazione degli stessi.
In pratica chiunque utilizzerà determinate attrezzature di lavoro (es: carrelli elevatori, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, gru ecc) dovrà essere in possesso di un ATTESTATO di ABILITAZIONErilasciato da un Soggetto Formatore Riconosciuto.
Tra queste attrezzature ci sono i “Carrelli industriali semoventi” o più semplicemente detti Carrelli elevatori, le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili” o Piattaforme aeree, i “Carrelli semoventi a braccio telescopico” ed i “Carrelli semoventi telescopici rotativi”.
Alla data di entrata in vigore dell’accordo 12/03/2013, è comunque riconosciuta la formazione pregressa a condizione che rispetti i requisiti dell’accordo; tale formazione dovrà comunque essere integrata tramite un modulo di aggiornamento e verifica in apprendimento finale entro 24 mesi dall’entrata in vigore.